Auto aziendali: cosa cambia dal 2025 per fringe benefit e deduzioni

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore una nuova normativa che cambia significativamente la tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Queste modifiche riguardano le percentuali di tassazione e le regole transitorie, con conseguenze importanti per datori di lavoro e collaboratori.

Novità normative per il 2025 sui fringe benefit auto aziendali

La Legge di Bilancio 2025 introduce nuove regole di calcolo per i fringe benefit su veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Le modifiche riguardano soprattutto i veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2025, con l’obiettivo di incentivare una maggiore diffusione di mezzi a basse emissioni.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025?

  • Per i veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2025, con contratto e consegna al dipendente dal 1° gennaio 2025:
    • fringe benefit tassato al 50% del valore calcolato su 15.000 km annui secondo le tabelle ACI;
    • per veicoli 100% elettrici la percentuale scende al 10%;
    • per veicoli ibridi plug-in la percentuale è ridotta al 20%.

Il regime transitorio fino al 30 giugno 2025

Per facilitare la transizione al nuovo sistema, è previsto un periodo transitorio con regole specifiche:

  • Fino al 30 giugno 2025 continua ad applicarsi la vecchia disciplina, basata su percentuali variabili legate alle emissioni di CO₂, per:
    • veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
    • veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025.

Percentuali del vecchio regime (in base alle emissioni CO₂)

Emissioni CO₂ (g/km) Percentuale tassata
Fino a 60 25%
Da 61 a 160 30%
Da 161 a 190 50%
Oltre 190 60%

Veicoli consegnati dopo il 30 giugno 2025

Se un veicolo è ordinato entro il 2024 ma consegnato dopo il 30 giugno 2025, nessuna delle due discipline agevolate (vecchia o nuova) si applica. In questo caso:

  • il fringe benefit si calcola sul valore normale di mercato, relativo soltanto all’uso privato del veicolo;
  • la stima del valore deve essere documentata in base all’uso reale, ad esempio tramite report di percorrenza o sistemi GPS;
  • si rischia una tassazione più onerosa se la quota privata non è comprovata.

Proroghe e riassegnazioni: come comportarsi

  • In caso di proroga di un contratto già in essere, si mantiene la disciplina originaria (vecchia o nuova a seconda del caso).
  • Se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto:
    • la data del nuovo contratto determina il regime da applicare (vecchio, nuovo o valore normale).

Tabella riassuntiva delle percentuali di tassazione

Caso Periodo Percentuale tassata Note
Veicoli concessi con contratti stipulati 1/7/2020 – 31/12/2024 e consegnati entro 31/12/2024 Fino al 31/12/2024 25%-60% (in base a CO₂) Regole previgenti
Veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e consegnati entro il 30/6/2025 1/1/2025 – 30/6/2025 25%-60% (in base a CO₂) Regime transitorio
Veicoli nuovi immatricolati, contratti e consegne dal 1/1/2025 Dal 1/1/2025 50%, 20% o 10% Nuova disciplina
Veicoli consegnati dopo il 30/6/2025 non rientranti nei casi sopra Dopo il 30/6/2025 Valore normale per uso privato Fuori dai regimi agevolati

Esempi pratici di calcolo del fringe benefit

Veicolo tradizionale (benzina) immatricolato e consegnato nel 2025

Tipo veicolo Autovettura benzina
Immatricolazione 10 febbraio 2025
Contratto uso promiscuo 15 febbraio 2025
Consegna al dipendente 20 febbraio 2025
Costo chilometrico ACI € 0,50/km
Percorrenza convenzionale 15.000 km/anno
  1. Calcolo del valore annuo convenzionale: 15.000 km × € 0,50 = € 7.500
  2. Applicazione della nuova percentuale (50% per benzina): € 7.500 × 50% = € 3.750

Il fringe benefit annuo da imputare in busta paga sarà di € 3.750, ripartiti mensilmente.

Veicolo elettrico puro

  1. Valore annuo convenzionale: € 7.500 (come sopra)
  2. Percentuale ridotta al 10%: € 7.500 × 10% = € 750

Fringe benefit annuo imponibile: € 750

Veicolo ibrido plug-in

  1. Valore annuo convenzionale: € 7.500
  2. Percentuale ridotta al 20%: € 7.500 × 20% = € 1.500

Fringe benefit annuo imponibile: € 1.500

Il valore mensile si ottiene dividendo per i mesi di utilizzo (es. € 3.750 ÷ 12 = € 312,50/mese).

Esempio nel regime transitorio

Tipo veicolo Autovettura benzina emissioni 120 g/km CO₂
Data ordine 15 dicembre 2024
Contratto uso promiscuo 10 gennaio 2025
Immatricolazione 25 gennaio 2025
Consegna 30 gennaio 2025
Costo chilometrico ACI € 0,50/km
Percorrenza convenzionale 15.000 km/anno

Poiché il veicolo è ordinato entro il 31/12/2024 e consegnato entro il 30/6/2025, si applica il regime transitorio con percentuali legate alle emissioni. Nel nostro caso, con 120 g/km di CO₂ si applica il 30%.

  1. Valore annuo convenzionale: 15.000 km × € 0,50 = € 7.500
  2. Applicazione della percentuale 30%: € 7.500 × 30% = € 2.250

Fringe benefit annuo imponibile: € 2.250

Se il veicolo è utilizzato tutto l’anno, il valore mensile sarà di € 187,50 (€ 2.250 ÷ 12).

Esempio di calcolo fuori dai regimi agevolati

Tipo veicolo Autovettura diesel
Data ordine 15 novembre 2024
Contratto uso promiscuo 20 gennaio 2025
Immatricolazione 15 marzo 2025
Consegna al dipendente 10 luglio 2025

In questo caso il veicolo è consegnato dopo il 30 giugno 2025 e non rientra nei regimi previsti. Si applica il valore normale per l’uso privato:

  1. Valore di mercato del noleggio analogo: € 700/mese
  2. Stima uso privato: 30%
  3. Fringe benefit mensile: € 700 × 30% = € 210

Il fringe benefit imponibile sarà € 210 al mese, corrispondente a € 2.520 annui se l’auto viene utilizzata per 12 mesi.

Cosa devono fare i datori di lavoro?

  • Verificare attentamente le date di ordine, immatricolazione, stipula del contratto e consegna per determinare il regime fiscale applicabile.
  • Applicare le nuove percentuali di tassazione per i veicoli nuovi con contratti, immatricolazione e consegna dal 1° gennaio 2025.
  • Continuare a seguire le regole precedenti per i veicoli ordinati entro il 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025.
  • Nel caso di veicoli consegnati dopo il 30 giugno 2025 senza i requisiti per le agevolazioni, stimare e documentare accuratamente l’uso privato per evitare contestazioni.
  • Gestire correttamente le proroghe e le riassegnazioni dei contratti secondo le regole definite.

Fac-simile lettera al dipendente per comunicazione fiscale

Oggetto: Assegnazione veicolo aziendale ad uso promiscuo e trattamento fiscale del fringe benefit

Gentile [Nome Dipendente],

Con la presente Le comunichiamo che, a decorrere dal [data], Le sarà assegnato in uso promiscuo il seguente veicolo aziendale:

  • Marca / Modello: ___________________
  • Targa: ___________________
  • Data immatricolazione: ___________________
  • Tipologia: ☐ benzina ☐ diesel ☐ ibrido plug-in ☐ elettrico

Ai sensi della normativa fiscale vigente (art. 51 TUIR e successive modifiche), l’uso promiscuo del veicolo costituisce fringe benefit e concorrerà alla determinazione del Suo reddito di lavoro dipendente secondo le seguenti regole:

  • Se veicolo immatricolato e contratto stipulato dal 1° gennaio 2025: tassazione del 50% del valore ACI annuo, ridotta al 20% per veicoli ibridi plug-in e al 10% per veicoli elettrici puri.
  • Per veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 30 giugno 2025, si applicheranno le precedenti percentuali variabili in base alle emissioni CO₂.

Il valore del fringe benefit sarà calcolato mensilmente e indicato in busta paga.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,

Conclusione

Le nuove disposizioni fiscali sulle auto aziendali dal 2025 rendono fondamentale una corretta gestione amministrativa per ottimizzare i costi e garantire la conformità normativa. È importante analizzare con attenzione ogni situazione per applicare correttamente le percentuali di tassazione e utilizzare il regime più favorevole, evitando rischi di contestazione.

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