Messaggio INPS 2130/2025: integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di elevate temperature

Il recente Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 fornisce importanti indicazioni sulle modalità di richiesta delle prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di condizioni climatiche con temperature elevate. Scopriamo insieme i principali aspetti normativi e operativi per l’accesso a tali benefici.

Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni contenute nel messaggio riguardano:

  • I datori di lavoro che richiedono il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO).
  • I datori di lavoro che richiedono l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 148/2015.

Modalità di richiesta dell’integrazione salariale

Sospensione o riduzione per ordinanza della pubblica autorità

Quando la sospensione o riduzione dell’attività è disposta con ordinanza della pubblica autorità, il datore di lavoro può utilizzare la causale:

  • sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori.

È necessario indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza senza obbligo di allegarla. La prestazione può essere riconosciuta per i periodi o fasce orarie indicati nelle ordinanze.

Integrazione salariale per “evento meteo”

È possibile richiedere anche l’integrazione salariale con causale “evento meteo” per “temperature elevate” in caso di caldo eccessivo che impedisca il regolare svolgimento delle attività lavorative.

Non è ammessa la presentazione di due domande distinte per gli stessi lavoratori e periodi sovrapponibili con causali diverse (ordinanza pubblica autorità ed evento meteo). Tuttavia, durante l’istruttoria si può tenere conto sia dell’evento meteo che delle ordinanze installate.

Valutazione delle temperature e condizioni di lavoro

Per la causale “evento meteo” la prestazione è generalmente riconosciuta con temperature superiori a 35 °C. Tuttavia, anche temperature pari o inferiori possono giustificare la richiesta se si considera la temperatura percepita.

La temperatura percepita può essere superiore in caso di:

  • attività svolte in luoghi esposti al sole senza protezione;
  • uso di materiali o macchinari produttrici di calore;
  • utilizzo di dispositivi di protezione individuale come tute o caschi;
  • elevati livelli di umidità ambientale.

Si richiede che il datore di lavoro fornisca una relazione tecnica dettagliata, comprensiva:

  • dell’evento meteorologico (caldo eccessivo);
  • della descrizione delle attività sospese o ridotte;
  • delle modalità operative e condizioni ambientali dei lavoratori.

In assenza di tale documentazione, verrà attivato un supplemento istruttorio secondo l’articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442. Non è richiesto allegare i bollettini meteo, acquisiti direttamente dall’INPS.

Particolarità per lavorazioni al chiuso e agricoltura

Le indicazioni si applicano anche alle lavorazioni al chiuso, qualora non siano disponibili sistemi di ventilazione o raffrescamento funzionanti o compatibili con l’attività lavorativa.

Per il settore agricolo, le disposizioni valgono nel rispetto della disciplina della cassa integrazione speciale per operai e impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), prevista dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modifiche.

Esenzioni, termini e adempimenti

Ai fini delle domande con causali “ordinanza pubblica autorità” e “evento meteo”:

  • non è richiesta l’anzianità lavorativa minima di 30 giorni presso l’unità produttiva;
  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale previsto per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà;
  • il termine per la presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’evento;
  • l’informativa sindacale non è preventiva, ma può essere comunicata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione, indicando durata prevista e lavoratori interessati;
  • per le imprese edili, artigiane e lapidee, l’informativa sindacale è dovuta esclusivamente per richieste di proroga oltre le 13 settimane con sospensione.

Conclusioni

Il Messaggio INPS 2130/2025 chiarisce e semplifica le modalità di accesso all’integrazione salariale in situazioni di elevato caldo estivo, prevedendo criteri oggettivi e flessibili per la tutela dei lavoratori e il supporto alle imprese. È fondamentale predisporre la documentazione tecnica dettagliata per garantire un’efficace istruttoria delle domande e usufruire di queste forme di sostegno nei periodi di disagio climatico.

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