Indennità chilometrica agevolata: cosa cambia per i rimborsi spese
La normativa fiscale sui rimborsi chilometrici ai dipendenti che utilizzano l’auto privata per motivi di lavoro è stata recentemente aggiornata, portando importanti novità. L’indennità chilometrica non concorre più alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche per le trasferte svolte all’interno del territorio comunale. Ecco cosa sapere per gestire correttamente i rimborsi spese.
Novità fiscali sui rimborsi chilometrici
Esclusione dall’imponibilità fiscale
Con la circolare 15/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le modifiche introdotte dal decreto Irpef (articolo 3, comma 1, lettera b, n. 3, Dlgs 192/24) apportate all’articolo 51, comma 5, del Tuir. Sono stati ridefiniti i criteri di esclusione dall’imponibilità fiscale dei rimborsi chilometrici effettuati per l’uso del mezzo privato a scopo lavorativo.
- I rimborsi chilometrici non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche per le trasferte interne al territorio comunale della sede di lavoro.
- Non è più necessario fornire documenti provenienti dal vettore a comprova del viaggio.
- La norma è vigente dal 31 dicembre 2024, con effetti immediati a partire da tale data.
Come calcolare e documentare l’indennità chilometrica
Parametri di calcolo
L’indennità chilometrica esente da tassazione deve essere determinata in base ai seguenti elementi:
- La percorrenza effettuata dal dipendente con il mezzo privato.
- Il tipo di automezzo utilizzato (auto, moto, ecc.).
- Il costo chilometrico secondo le tabelle ACI aggiornate.
È importante ricordare che la trasferta può essere sia extra-comunale sia interna al comune della sede senza che questo influenzi l’esclusione dall’imponibilità.
Documentazione da conservare
La documentazione che giustifica il rimborso deve essere conservata in azienda e deve includere:
- Il dettaglio delle percorrenze effettuate.
- La tipologia e le caratteristiche del veicolo utilizzato.
- Ogni altra prova che consenta di dimostrare la finalità lavorativa della trasferta.
Novità sulle spese di parcheggio
Trattamento fiscale delle spese di sosta
Prima della circolare 15/E/2025, i rimborsi per le spese di parcheggio erano considerate tassabili se erogate con modalità forfettarie o miste, mentre nel rimborso analitico concorrevano al plafond delle “altre spese”, esenti entro i limiti giornalieri (€ 15,49 per trasferte nazionali e € 25,82 per quelle estere).
Ora, le Entrate richiedono che tali spese siano «comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta».
Criticità nella documentazione
- La richiesta dell’identificazione univoca del veicolo tramite targa o altri elementi sui documenti di parcheggio è spesso problematica, poiché la prassi corrente non sempre la prevede.
- Per confronto, le spese di vitto e alloggio possono essere documentate anche con il semplice scontrino fiscale.
- Anche in assenza dell’indicazione univoca del veicolo, i rimborsi di parcheggio dovrebbero restare esclusi da tassazione nei limiti previsti, se classificati come “altre spese”.
Consigli pratici per le imprese
- Calcolare sempre i rimborsi chilometrici utilizzando le tabelle ACI aggiornate e adeguate al tipo di automezzo.
- Conservare scrupolosamente tutta la documentazione relativa alle trasferte, comprese quelle interne al comune di lavoro.
- Monitorare i rimborsi per parcheggi verificando la documentazione a supporto e la possibilità di associarla in modo univoco al veicolo utilizzato.
- Tenersi aggiornati sulle successive interpretazioni e circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Conclusioni
Le novità normative introdotte rappresentano un importante vantaggio fiscale per i dipendenti che utilizzano l’auto privata a fini lavorativi, estendendo l’esenzione contributiva anche alle trasferte comunali. Tuttavia, occorre porre particolare attenzione alla corretta quantificazione del rimborso e alla documentazione delle spese sostenute, soprattutto quelle di parcheggio.
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