Lavoro Intermittente: Cosa Cambia Dopo l’Abrogazione del R.D. n. 2657/1923?
Il lavoro intermittente continua ad essere uno strumento flessibile per rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori. Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti importanti in merito agli effetti dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923 sulla disciplina di questo tipo di contratto.
Il Quadro Normativo Attuale del Lavoro Intermittente
Chi può stipulare un contratto di lavoro intermittente
Secondo l’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere applicato alle seguenti categorie di lavoratori:
- Lavoratori con meno di 24 anni, purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- Lavoratori con più di 55 anni;
- Tutti i lavoratori, a prescindere dall’età, laddove ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali.
In assenza di specifici contratti collettivi, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il ruolo del D.M. 23 ottobre 2004
Il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004, ancora in vigore, consente la stipulazione del lavoro intermittente riferendosi alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Le Conseguenze dell’Abrogazione del R.D. n. 2657/1923
Chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il 10 luglio 2025, l’INL ha emesso la nota prot. n. 1180 per chiarire l’impatto dell’abrogazione operata dalla Legge n. 56/2025 sul R.D. n. 2657/1923. In sintesi:
- L’abrogazione di tale Regio Decreto non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente;
- Il richiamo nel D.M. 23 ottobre 2004 alla tabella allegata al R.D. 1923 è da considerarsi un rinvio “meramente materiale”.
Questa interpretazione è stata confermata anche dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, come indicato nella nota prot. n. 6495 del 9 luglio 2025.
Precedenti interpretazioni ministeriali
In linea con quanto già affermato nel 2010 dal Ministero con la circolare n. 34, anche in situazioni analoghe l’abrogazione della tabella del 1923 non ha mai avuto effetti vincolanti sulla validità del contratto di lavoro intermittente, considerato il carattere materiale del rinvio normativo.
Conclusioni
In definitiva, nonostante l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923, la normativa sul lavoro intermittente resta invariata. Le imprese possono pertanto continuare a stipulare contratti di lavoro intermittente secondo le condizioni già previste, senza ulteriori modifiche dovute a tale abrogazione.
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